Art. 8.

      1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per gli istituti di vigilanza.
      2. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente,

 

Pag. 6

capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello.
      3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla commissione di cui al comma 1.
      4. I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di cui all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.