1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per gli istituti di vigilanza.
2. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente,